Ad integrazione di quanto comunicato con circolare n. 473, del 27 agosto 2021, che qui si intende totalmente richiamata, si segnala che, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.217 del 10 settembre 2021, è stato pubblicato il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”, entrato in vigore l’11.09.2021. L’art.1 di tale decreto-legge introduce ulteriori modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, inserendo nuovi articoli dopo l’articolo 9-ter previsto dall’art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 111/2021 (vd. Circolare 152/2021).
In particolare, il comma 2 dell’art. 9-ter.1, “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo”, stabilisce che, “fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche (…) deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.
Tale disposizione non si applica
- ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute (c.3).
Il comma 4 del medesimo articolo precisa, inoltre, che i dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il rispetto di tali prescrizioni e che, nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle stesse debba essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. La violazione di queste disposizioni “è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.” (comma 5).
Si coglie altresì l’occasione, per completezza di informazione, per comunicare che il Ministero, con Nota 9 settembre 2021, AOODPPR 953, ha fornito indicazioni alle Istituzioni scolastiche in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA.
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Circolare n. 18 del 13.09.2021