Descrizione
Si comunica che l’art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017, introdotto dall’art. 1, co. 1, lettera d), della legge 1° ottobre 2024, n. 150, prevede che il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata, compresa la condotta, nello
scrutinio finale possa essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’Esame di Maturità conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il consiglio di classe attribuirà il punteggio per il credito scolastico
maturato sino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno sulla base della succitata normativa.
Si precisa, comunque, che vengono anche mantenuti i criteri deliberati dal Collegio dei docenti e che l’attribuzione del credito all’interno della banda di appartenenza determinata sulla base della media dei voti e/o in presenza di crediti scolastici, extrascolastici e formativi, avverrà in coerenza con quanto stabilito dalla succitata legge n. 150 del 1° ottobre 2024 che, come già sottolineato, prevede come condizione necessaria un voto di comportamento pari o superiore a nove decimi.
Si specifica, inoltre, che per essere ammessi alla classe successiva ovvero all’Esame di Maturità è necessario avere un voto di profitto pari o superiore a sei decimi in tutte le discipline.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Raffaele CAPONE
circ. 518 del 27/3/2026
0