Regolamento sull’uso dell’Intelligenza Artificiale nella scuola

Per l'uso dell’Intelligenza Artificiale (IA) all’interno dell’istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti

Descrizione

VISTO il Regolamento UE 2024/1689, ed in particolare l’art. 4 secondo il quale “I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati. […] La nozione di «deployer» di cui al presente regolamento dovrebbe essere interpretata come qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi un’autorità pubblica, un’agenzia o altro organismo, che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità, salvo nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un’attività personale non professionale. A seconda del tipo di sistema di IA, l’uso del sistema può interessare persone diverse dal deployer.”

Il Consiglio di Istituto
nella seduta del 2025 emana il seguente Regolamento

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l’uso dell’Intelligenza Artificiale (IA) all’interno dell’istituzione scolastica, garantendo un utilizzo etico, sicuro e conforme alle normative vigenti.

2. Gli obiettivi del regolamento sono:

  • Garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali.
  • Definire linee guida per l’utilizzo dell’IA nella didattica e nella gestione scolastica.
  • Promuovere la formazione del personale docente e ATA e degli studenti per un uso consapevole dell’IA.
  • Prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias).

Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione

1. Intelligenza Artificiale (IA): sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.

2. Strumenti di IA: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, incluse le tecnologie di apprendimento automatico (machine learning), i modelli linguistici (Large Language Models, LLM) e i sistemi di generazione di contenuti multimediali.

3. Deployer: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all’interno della scuola.

4. Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli studenti e alle famiglie, nell’ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola.

Art. 3 – Principi generali per l’uso dell’Intelligenza Artificiale

1. L’uso dell’IA deve essere conforme ai principi di trasparenza, sicurezza, equità e rispetto della privacy.

2. L’IA non può sostituire il ruolo educativo e valutativo del docente.

3. L’adozione di strumenti di IA deve essere coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Patto Educativo di Corresponsabilità.

4. L’IA non deve generare discriminazioni o condizionamenti indebiti sugli studenti.

Titolo II – Uso dell’Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico

Art. 4 – Uso dell’IA da parte dei docenti

1. I docenti possono utilizzare strumenti di IA a supporto dell’attività didattica, esclusivamente nel rispetto delle finalità educative, evitando un utilizzo passivo o non consapevole.

2. L’IA può essere usata per personalizzare l’insegnamento, analizzare il rendimento degli studenti, elaborare materiali didattici, ma non deve sostituire la valutazione critica del docente.

3. E’ vietato l’uso dell’IA per automatizzare interamente le correzioni delle verifiche senza supervisione umana.

4. L’uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola in materia di tutela della privacy.

5. La scelta degli strumenti deve essere coerente con quanto previsto dal PTOF in merito all’adozione dei materiali didattici. L’uso degli strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie, salvo approvazione secondo procedure condivise.

Art. 5 – Uso dell’IA per la gestione amministrativa e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).

2. L’IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli studenti o sul personale, senza supervisione umana.

3. L’uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.

4. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l’IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento.

5. La responsabilità delle decisioni resta in capo alle persone fisiche anche quando si siano avvalse del supporto dell’IA.

Art. 6 – Formazione del personale sull’Intelligenza Artificiale

1. La scuola deve promuovere percorsi di formazione sull’IA per docenti, personale ATA e studenti.

2. La formazione deve includere:

  • Uso sicuro dell’IA in ambito didattico e amministrativo.
  • Etica e responsabilità nell’uso dell’IA.
  • Prevenzione del plagio e dell’abuso degli strumenti di IA.

3. E’ auspicabile la collaborazione con esperti esterni e istituzioni accademiche per garantire un aggiornamento costante sulle nuove tecnologie.

Art. 7 – Responsabilità e limiti nell’uso dell’IA

1. L’utilizzo improprio dell’IA da parte del personale può comportare sanzioni disciplinari.

2. L’IA non deve essere utilizzata per la sorveglianza degli studenti o per raccogliere dati sensibili senza autorizzazione.

Titolo III – Uso dell’Intelligenza Artificiale da parte degli studenti

Art. 8 – Utilizzo dell’IA a fini didattici

1. Gli studenti possono utilizzare strumenti di IA esclusivamente per scopi educativi, sotto la guida dei docenti.

2. E’ vietato l’uso dell’IA per automatizzare compiti, tesine o verifiche senza esplicita autorizzazione.

Art. 9 – Limitazioni d’età per l’uso dell’IA

1. L’accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d’età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.

Art. 10 – Plagio, originalità e dichiarazione d’uso dell’IA

1. Gli studenti devono dichiarare esplicitamente se e come hanno utilizzato strumenti di IA nei propri lavori scolastici.

2. L’uso dell’IA senza dichiarazione esplicita è considerato plagio, con conseguenti provvedimenti disciplinari.

Art. 11 – Responsabilità degli studenti e delle famiglie

1. Gli studenti sono responsabili di qualsiasi contenuto prodotto con strumenti di IA. I genitori sono responsabili per l’uso dell’IA al di fuori dell’ambito scolastico e devono essere coinvolti nella formazione sull’IA.

Titolo IV – Privacy, sicurezza e valutazione dei rischi

Art. 12 – Protezione dei dati personali e sicurezza informatica

1. L’uso dell’IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).

2. E’ vietato utilizzare strumenti di IA che richiedano dati biometrici, sensibili o che possano profilare studenti e docenti.

Art. 13 – Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

1. L’introduzione dell’IA nella scuola deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi legati a:

  • Stress lavoro correlato per docenti e personale ATA.
  • Cybersecurity e protezione dei dati.

2. Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere aggiornato periodicamente in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Art. 14 – Monitoraggio e revisione del regolamento

1. Il regolamento sarà aggiornato sulla base dell’evoluzione normativa e tecnologica.

2. Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d’Istituto e il DPO, valuterà l’efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione ((1.10.2025) sull’Albo Online dell’Istituto.

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