- Visto l’art. 2 del Decreto Legge del 30.12.2021 ”Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”
- Visto l’art. 4 del Decreto Legge “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” pubblicato in G.U. il 07.01.2022 ed entrato in vigore l’08.01.2022;
- Vista la nota operativa del Ministero dell’Istruzione, prot. n. 11 del 08.01.2022, con le indicazioni per l’applicazione delle nuove misure per la gestione dei casi di positività;
si comunicano con circ. n 255 le nuove disposizioni in materia di prevenzione del contagio da Covid-19.
Disposizioni valide per tutti i cittadini ai sensi del D.L. 30.12.2021
Persone positive al Covid-19
- Se vaccinate da meno di 120 giorni o vaccinate con dose booster: isolamento di 7 gg con tampone antigenico o molecolare negativo al termine del periodo di isolamento.
- Se non vaccinate o con ciclo vaccinale incompleto: isolamento di 10 gg con tampone antigenico o molecolare negativo al termine del periodo di isolamento.
Persone contatto stretto di positivo
(contatto senza mascherina per oltre 15 minuti a distanza inferiore a due metri)
- Se NON vaccinate o con ciclo vaccinale primario incompleto (solo una dose): quarantena di 10gg con tampone molecolare o antigenico negativo al termine del periodo di quarantena.
- Se con ciclo vaccinale primario effettuato da oltre 120 gg (seconda dose da 120 giorni): quarantena di 5 gg con tampone molecolare o antigenico negativo al termine del periodo. L’esito del test va inviato alla ASL e a scuola.
- Se con ciclo vaccinale primario effettuato da meno di 120 gg o con ciclo vaccinale completo: obbligo di mascherina FFP2 per 10gg giorni dall’ultima esposizione al caso ed effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati, alla prima comparsa dei sintomi. L’esito del test va inviato a scuola.
IMPORTANTANTISSIMO
Si fa presente che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.
Pertanto, i signori genitori, in caso di positività o contatto stretto di positivo del proprio figlio/a, DOVRANNO comunicare a scuola la situazione vaccinale del figlio/a inviando una mail al docente coordinatore di classe (nome.cognome@liceodegiorgi.edu.it) indicando lo stato vaccinale e l’esito del tampone.
Il coordinatore di classe riferirà all’ufficio alunni per l’aggiornamento dati di Istituto e invierà la documentazione ricevuta.
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti per questo specifico caso.
Gestione dei contatti a scuola
Disposizioni valide per tutti gli studenti e il personale delle scuole secondarie ai sensi del D.L. 07.01.2022
1. In presenza di un caso di positività in classe
Per gli studenti frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
- attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- auto-sorveglianza sanitaria: obbligo di indossare mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso ed effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19.
Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza.
2. In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono diverse in base allo stato vaccinale.
Per gli studenti frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:
A) per gli studenti che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni o che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
- didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni;
- quarantena di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – negativo;
B) per gli studenti che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
- attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- auto-sorveglianza sanitaria: obbligo di indossare mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso ed effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19.
Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applicano le regole per i contatti stretti ad alto rischio:
- obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni
- obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla comparsa di sintomi e, se ancora sintomatiche, al quinto giorno dal contatto; l’esito del test va inviato alla ASL e a scuola.
3. In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli studenti frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:
- sospensione dell’attività didattica in presenza e didattica a distanza per la durata di dieci giorni
- osservanza delle regole per i contatti stretti ad alto rischio:
- obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni
- obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla comparsa di sintomi e, se ancora sintomatiche, al quinto giorno dal contatto; l’esito del test va inviato a scuola.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applicano le regole per i contatti stretti ad alto rischio:
- obbligo di indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni
- obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla comparsa di sintomi e, se ancora sintomatiche, al quinto giorno dal contatto; l’esito del test va inviato a scuola.
Al fine di favorire l’attività di tracciamento, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di auto-sorveglianza, è possibile effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica.
N.B: I sig. docenti coordinatori di classe avranno cura di informare gli studenti dando lettura in classe della presente circolare.
In allegato:
- Decreto Legge 30.12.2021
- Decreto Legge 07.01.2022
- Nota Ministero Istruzione prot. 11 dell’08.01.2022
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Fonte: Circ. 255 dell’11.1.2021